La pubblichiamo perché è semplicemente il motu proprio che sottomette la Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Non c'è nessun altra "scomunica" o presa di distanza dai cosiddetti tradizionalisti o lefebvriani, come invece fior di giornali hanno dato a credere, dimostrando la loro totale disinformazione.
Diceva Chesterton che "Non sarà necessario che qualcuno combatta la proposta di una censura della stampa. Non c'è bisogno di una censura della stampa. Abbiamo una censura ad opera della stampa". In questo caso ne è stato dato un preclaro esempio. Un po' come la storia dell'annuncio del divorzio di Mourinho, che l'interessato avrebbe dato nel corso di una vacanza con moglie e figli in Polinesia...
Non c'è nessun altra "scomunica" o presa di distanza dai cosiddetti tradizionalisti o lefebvriani, come invece fior di giornali hanno dato a credere, dimostrando la loro totale disinformazione.
Diceva Chesterton che "Non sarà necessario che qualcuno combatta la proposta di una censura della stampa. Non c'è bisogno di una censura della stampa. Abbiamo una censura ad opera della stampa". In questo caso ne è stato dato un preclaro esempio. Un po' come la storia dell'annuncio del divorzio di Mourinho, che l'interessato avrebbe dato nel corso di una vacanza con moglie e figli in Polinesia...
LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI "MOTU PROPRIO DATA" ECCLESIAE UNITATEM A PROPOSITO DELLA COMMISSIONE ECCLESIA DEI , 08.07.2009
TESTO IN LINGUA ITALIANA
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
BENEDICTUS PP. XVI
TESTO IN LINGUA ITALIANA
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
BENEDICTUS PP. XVI
1. Il compito di custodire l'unità della Chiesa, con la sollecitudine di offrire a tutti gli aiuti per rispondere nei modi opportuni a questa vocazione e grazia divina, spetta in modo particolare al Successore dell'Apostolo Pietro, il quale è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi che dei fedeli1. La priorità suprema e fondamentale della Chiesa, in ogni tempo, di condurre gli uomini verso l’incontro con Dio deve essere favorita mediante l'impegno di giungere alla comune testimonianza di fede di tutti i cristiani.
2. Nella fedeltà a tale mandato, all'indomani dell'atto con cui l'Arcivescovo Marcel Lefebvre, il 30 giugno 1988, conferì illecitamente l'ordinazione episcopale a quattro sacerdoti, il Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, istituì, il 2 luglio 1988, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei "con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre, che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche, alla luce del Protocollo firmato lo scorso 5 maggio dal Cardinale Ratzinger e da Mons. Lefebvre"2.
3. In questa linea, aderendo fedelmente al medesimo compito di servire la comunione universale della Chiesa nella sua manifestazione anche visibile e compiendo ogni sforzo perché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità sia reso possibile di rimanervi o di ritrovarla, ho voluto ampliare e aggiornare, con il Motu Proprio Summorum Pontificum, l'indicazione generale già contenuta nel Motu Proprio Ecclesia Dei circa la possibilità di usare il Missale Romanum del 1962, attraverso norme più precise e dettagliate3.
4. Nello stesso spirito e con il medesimo impegno di favorire il superamento di ogni frattura e divisione nella Chiesa e di guarire una ferita sentita in modo sempre più doloroso nel tessuto ecclesiale, ho voluto rimettere la scomunica ai quattro Vescovi ordinati illecitamente da Mons. Lefebvre. Con tale decisione, ho inteso togliere un impedimento che poteva pregiudicare l’apertura di una porta al dialogo e invitare così i Vescovi e la "Fraternità San Pio X" a ritrovare il cammino verso la piena comunione con la Chiesa. Come ho spiegato nella Lettera ai Vescovi cattolici del 10 marzo scorso, la remissione della scomunica è stata un provvedimento nell'ambito della disciplina ecclesiastica per liberare le persone dal peso di coscienza rappresentato dalla censura ecclesiastica più grave. Ma le questioni dottrinali, ovviamente, rimangono e, finché non saranno chiarite, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero.
5. Proprio perché i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale, ho deciso - a ventuno anni dal Motu Proprio Ecclesia Dei, e conformemente a quanto mi ero riservato di fare4 - di ripensare la struttura della Commissione Ecclesia Dei, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede.
6. La Pontificia Commissione Ecclesia Dei avrà, pertanto, la seguente configurazione:
a) Il Presidente della Commissione è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
b) La Commissione ha una propria tabella organica composta dal Segretario e da Officiali.
c) Sarà compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché sottometterne le risultanze alle superiori disposizioni del Sommo Pontefice.
7. Con questa decisione ho voluto, in particolare, mostrare paterna sollecitudine verso la "Fraternità San Pio X" al fine di ritrovare la piena comunione con la Chiesa. Rivolgo a tutti un pressante invito a pregare senza sosta il Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, "ut unum sint".
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 luglio 2009, anno quinto del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI
_____________________________
1 Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, 23; CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: DS 3060.
2 GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 luglio 1988), n. 6: AAS 80 (1988), 1498.
3 Cfr BENEDETTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae Summorum Pontificum (7 luglio 2007): AAS 99 (2007), 777-781.
4 Cfr. ibid. art. 11, 781.
[01101-01.01] [Testo originale: Italiano]
2. Nella fedeltà a tale mandato, all'indomani dell'atto con cui l'Arcivescovo Marcel Lefebvre, il 30 giugno 1988, conferì illecitamente l'ordinazione episcopale a quattro sacerdoti, il Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, istituì, il 2 luglio 1988, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei "con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre, che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche, alla luce del Protocollo firmato lo scorso 5 maggio dal Cardinale Ratzinger e da Mons. Lefebvre"2.
3. In questa linea, aderendo fedelmente al medesimo compito di servire la comunione universale della Chiesa nella sua manifestazione anche visibile e compiendo ogni sforzo perché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità sia reso possibile di rimanervi o di ritrovarla, ho voluto ampliare e aggiornare, con il Motu Proprio Summorum Pontificum, l'indicazione generale già contenuta nel Motu Proprio Ecclesia Dei circa la possibilità di usare il Missale Romanum del 1962, attraverso norme più precise e dettagliate3.
4. Nello stesso spirito e con il medesimo impegno di favorire il superamento di ogni frattura e divisione nella Chiesa e di guarire una ferita sentita in modo sempre più doloroso nel tessuto ecclesiale, ho voluto rimettere la scomunica ai quattro Vescovi ordinati illecitamente da Mons. Lefebvre. Con tale decisione, ho inteso togliere un impedimento che poteva pregiudicare l’apertura di una porta al dialogo e invitare così i Vescovi e la "Fraternità San Pio X" a ritrovare il cammino verso la piena comunione con la Chiesa. Come ho spiegato nella Lettera ai Vescovi cattolici del 10 marzo scorso, la remissione della scomunica è stata un provvedimento nell'ambito della disciplina ecclesiastica per liberare le persone dal peso di coscienza rappresentato dalla censura ecclesiastica più grave. Ma le questioni dottrinali, ovviamente, rimangono e, finché non saranno chiarite, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero.
5. Proprio perché i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale, ho deciso - a ventuno anni dal Motu Proprio Ecclesia Dei, e conformemente a quanto mi ero riservato di fare4 - di ripensare la struttura della Commissione Ecclesia Dei, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede.
6. La Pontificia Commissione Ecclesia Dei avrà, pertanto, la seguente configurazione:
a) Il Presidente della Commissione è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
b) La Commissione ha una propria tabella organica composta dal Segretario e da Officiali.
c) Sarà compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché sottometterne le risultanze alle superiori disposizioni del Sommo Pontefice.
7. Con questa decisione ho voluto, in particolare, mostrare paterna sollecitudine verso la "Fraternità San Pio X" al fine di ritrovare la piena comunione con la Chiesa. Rivolgo a tutti un pressante invito a pregare senza sosta il Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, "ut unum sint".
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 luglio 2009, anno quinto del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI
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1 Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, 23; CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: DS 3060.
2 GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 luglio 1988), n. 6: AAS 80 (1988), 1498.
3 Cfr BENEDETTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae Summorum Pontificum (7 luglio 2007): AAS 99 (2007), 777-781.
4 Cfr. ibid. art. 11, 781.
[01101-01.01] [Testo originale: Italiano]
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