Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Art. 1
(Orientamento sessuale e identità di genere).
Ai fini della legge penale si intende per:
a) «Orientamento sessuale» l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro ».
Art. 3
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).
1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
Art. 4
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:
Art. 1-bis.
(Attività non retribuita a favore della collettività).
1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità Pag. 74sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.
4. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1-bis, limitatamente alla lettera a), 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.
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