Pubblicata oggi la costituzione apostolica di Benedetto XVI Anglicanorum coetibus, che consentirà la piena comunione e la conservazione di riti e tradizioni dell’anglicanesimo. Il documento, sottolinea padre Lombardi "non è minimamente in contraddizione con l'impegno ecumenico della Chiesa Cattolica”.
Città del Vaticano (AsiaNews) – Conserveranno riti e tradizioni e, a certe condizioni, i loro pastori, anche se sposati, i fedeli, individui e comunità, anglicani che decideranno di entrare nella “piena comunione cattolica”. Lo prevede la Costituzione Apostolica di Benedetto XVI Anglicanorum coetibus pubblicata oggi, la quale istituisce una nuova struttura canonica che provvede ad una tale riunione, gli Ordinariati Personali, con a capo un Ordinario.
Questi non rapresentano una nuova figura nell’ordinamento canonico, ma diffusa dal Vaticano – “applica la figura dell’Ordinariato Personale, già prevista per la cura pastorale dei militari”, con alcune differenze dovute alla diversità delle situazioni. Comunque “ci muoviamo nell’ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall’ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli”.
Gli Ordinariati, dunque, sono, spiega padre Ghirlanda, “circoscrizioni personali, in quanto la giurisdizione dell'Ordinario, e di conseguenza dei parroci, non è circoscritta da un territorio all'interno di una Conferenza Episcopale, come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata ‘su tutti coloro che appartengono all'Ordinariato’”. “Come gli Ordinariati Militari non sono previsti espressamente nel Codice di Diritto Canonico così non lo sono gli Ordinariati Personali per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tuttavia, come gli Ordinariati Militari nella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae sono considerati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e vengono giuridicamente assimilati alle diocesi, così anche gli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus sono giuridicamente assimilati alle diocesi". Con le quale è prevista la possibilià di collaborazione.
Quanto alla questione dei pastori e vescovi anglicani sposati il documento afferma che, “se non impediti da irregolarità e altri impedimenti, possono essere accettati dall'Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica". "Un Vescovo già anglicano e coniugato – precisa l’undicesima norma complementare - è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa Cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale". Le norme complementari precisano che "l'Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'Ordinariato o coloro che provengono dall'Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica".
La Costituzione apostolica, peraltro, ha sottolineato il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi "non è minimamente in contraddizione con l'impegno ecumenico della Chiesa Cattolica, che continua esattamente come prima”. Padre Lombardi ha anche rilevato che nel documento c’è "uno sforzo di composizione degli elementi caratteristici dell'Anglicanesimo con una piena integrazione nella Chiesa Cattolica". Il provvedimento, ha aggiunto, "non da’ vita a un nuovo rito nella Chiesa cattolica, come lo sono quello greco-cattolico e maronita, ma a una 'variazione' del rito latino, come è ad esempio il rito ambrosiano, che non è una Chiesa distinta". Infatti "l'Ordinariato personale è inserito nella Conferenza episcopale, anche se ha libri liturgici propri, un Consiglio di governo e norme sue sul celibato".
Città del Vaticano (AsiaNews) – Conserveranno riti e tradizioni e, a certe condizioni, i loro pastori, anche se sposati, i fedeli, individui e comunità, anglicani che decideranno di entrare nella “piena comunione cattolica”. Lo prevede la Costituzione Apostolica di Benedetto XVI Anglicanorum coetibus pubblicata oggi, la quale istituisce una nuova struttura canonica che provvede ad una tale riunione, gli Ordinariati Personali, con a capo un Ordinario.
Questi non rapresentano una nuova figura nell’ordinamento canonico, ma diffusa dal Vaticano – “applica la figura dell’Ordinariato Personale, già prevista per la cura pastorale dei militari”, con alcune differenze dovute alla diversità delle situazioni. Comunque “ci muoviamo nell’ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall’ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli”.
Gli Ordinariati, dunque, sono, spiega padre Ghirlanda, “circoscrizioni personali, in quanto la giurisdizione dell'Ordinario, e di conseguenza dei parroci, non è circoscritta da un territorio all'interno di una Conferenza Episcopale, come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata ‘su tutti coloro che appartengono all'Ordinariato’”. “Come gli Ordinariati Militari non sono previsti espressamente nel Codice di Diritto Canonico così non lo sono gli Ordinariati Personali per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tuttavia, come gli Ordinariati Militari nella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae sono considerati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e vengono giuridicamente assimilati alle diocesi, così anche gli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus sono giuridicamente assimilati alle diocesi". Con le quale è prevista la possibilià di collaborazione.
Quanto alla questione dei pastori e vescovi anglicani sposati il documento afferma che, “se non impediti da irregolarità e altri impedimenti, possono essere accettati dall'Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica". "Un Vescovo già anglicano e coniugato – precisa l’undicesima norma complementare - è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa Cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale". Le norme complementari precisano che "l'Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'Ordinariato o coloro che provengono dall'Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica".
La Costituzione apostolica, peraltro, ha sottolineato il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi "non è minimamente in contraddizione con l'impegno ecumenico della Chiesa Cattolica, che continua esattamente come prima”. Padre Lombardi ha anche rilevato che nel documento c’è "uno sforzo di composizione degli elementi caratteristici dell'Anglicanesimo con una piena integrazione nella Chiesa Cattolica". Il provvedimento, ha aggiunto, "non da’ vita a un nuovo rito nella Chiesa cattolica, come lo sono quello greco-cattolico e maronita, ma a una 'variazione' del rito latino, come è ad esempio il rito ambrosiano, che non è una Chiesa distinta". Infatti "l'Ordinariato personale è inserito nella Conferenza episcopale, anche se ha libri liturgici propri, un Consiglio di governo e norme sue sul celibato".
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