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martedì 27 gennaio 2009

Eluana Englaro - Il TAR della Lombardia detta di fatto una nuova legge mentre dovrebbe fare sentenze e dice che Eluana deve morire.

Da Il Giornale di oggi 27 Gennaio 2009 -

Milano - Beppino vince il ricorso. Annullato il provvedimento con il quale, il 3 settembre scorso, la Regione Lombardia aveva negato la possibilità a tutto il personale sanitario di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali a Eluana, della donna, in stato vegetativo da 17 anni. Il Tar lombardo "ha accolto in ogni sua parte" il ricorso presentato da Beppino Englaro contro la Regione Lombardia. Lo ha riferito l’avvocato del signor Englaro, Vittorio Angiolini, che ha appena ricevuto la sentenza emessa dalla terza sezione del tribunale amministrativo regionale di Milano presieduta da Giordano Domenico. "È una sentenza molto precisa - ha detto Angiolini - sotto tutti i punti di vista. Sono sette pagine. Tratta tutte le questioni senza alcuna esclusione, inclusa quella secondo cui la Regione ha sbagliato nel ritenere di non avere obblighi dopo la sentenza". Anzi, nella sentenza amministrativa, la Lombardia "dovrà indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi" per garantire il diritto al rifiuto delle cure espresso da Eluana.

La sospensiva Beppino Englaro tramite i suoi legali aveva impugnato il provvedimento dello scorso settembre della regione Lombardia con riserva di chiedere la sospensiva. Sospensiva chiesta infatti lo scorso 31 dicembre. Giovedì scorso, davanti alla terza sezione del Tar, si è tenuta l’udienza camerale che inizialmente doveva appunto riguardare le richiesta di sospensiva. Ma su richiesta del professor Vittorio Angiolini, legale di Englaro, e dell’avvocato Franca Alessio, curatrice speciale di Eluana, i giudici hanno deciso di entrare nel merito della vicenda e, con giudizio breve, emettere una sentenza, relativa alla richiesta di annullamento dell’atto amministrativo della direzione generale dell’assessorato alla Sanità.

La soddisfazione a casa Englaro "Non posso che essere soddisfatto". Questo il commento di Beppino Englaro dopo aver appreso che il Tar ha accolto il ricorso da lui presentato. Englaro non ha voluto aggiungere altro. L’autorizzazione alla sospensione del trattamento vitale era stata data lo scorso 9 luglio con un decreto dei giudici della Corte d’Appello di Milano. "La sentenza parla da sé - ha detto Englaro - non c’è nessun commento da fare, basta leggere e ci si rende conto che, grazie a Dio, viviamo in uno Stato di diritto".

Le motivazioni Tra le motivazioni del Tar i legge che: "Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l’ammalato il raporto di cura, non importa se operante all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata". "La manifestazione di tale consapevole rifiuto - scrive ancora il presidente Domenico Giordano - rende quindi doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa il paziente e non corrisponda con il mondo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto. Qualora l’ammalato decida di rifiutare le cure tale ultima manifestazione di rifiuto farebbe immediatemente venire meno il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario medesimo, venendo a sorgere l’obbligo giuridico del medico di interrompere la somministrazione di mezzi terapeutici indesiderati". Il Tar ricorda quindi "come ha precisato la Suprema Corte", che "tale obbligo giuridico sussiste anche ove si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all’inesorabile

exitus".

La replica di Bagnasco "Togliere l’alimentazione e l’idratazione a una persona per di più ammalata è determinarla verso un inaccettabile epilogo eutanasico": riafferma il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, a proposito della vicenda di Eluana Englaro. Il porporato, aprendo i lavori del consiglio permanente della Cei, ha ribadito che "con questa tecnica si sta cercando di far passare nella mentalità comune una pretesa nuova necessità, il diritto di morire, e si vorrebbe dare a esso addirittura la copertura dell’articolo 32 della Costituzione. Il vero diritto di ogni persona umana, che è necessario riaffermare e garantire, è invece il diritto alla vita che infatti è indisponibile".

Sacconi: amareggiato ma non rassegnato Dice di essere "amareggiato" ma "non rassegnato" il ministro del Welfare Maurizio Sacconi sulla decisione del Tar, per la quale auspica ora un ricorso al COnsiglio di Stato. "Prendo atto con amarezza ma senza rassegnazione della sentenza del Tar della Lombardia che, del resto, non inficia il mio atto di orientamento generale al Servizio sanitario nazionale, che non era oggetto di giudizio davanti al Tar", spiega il ministro in una nota. La sentenza "sostiene che il mio atto, per quanto autorevole, non è sufficiente a inibire nello specifico caso Englaro una sorta di diritto soggettivo sostenuto dal provvedimento della Corte di Cassazione. Auspico peraltro il ricorso al Consiglio di Stato - aggiunge Sacconi - da parte della Regione Lombardia, perché rimango convinto che, in assenza di una legge specifica, non vi siano ragioni per far venir meno uno dei contenuti principali dei livelli essenziali di assistenza che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale: quello del dovere di idratazione e alimentazione di una persona non in grado di provvedere a se stessa".

Formigoni: valuteremo il ricorso La Giunta regionale della Lombardia, valuterà domani "un eventuale ricorso" al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar . Lo ha annunciato il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. "È strabiliante che si pretenda di deliberare sulla vita e la morte di una persona per via amministrativa, facendo così dipendere una decisione tanto drammatica da un rapporto tra pubbliche amministrazioni, mentre, ai sensi stessi della Costituzione, i diritti fondamentali, tra cui quello alla vita, sono indisponibili. Non sono cioè alla mercè di nessun tribunale". "La legge - aggiunge Formigoni - attribuisce alle Regioni, tramite il servizio sanitario, il compito di assistere e curare le persone con lo scopo di guarirle. Non posso accettare che la magistratura ci attribuisca un altro compito, quello di togliere la vita".

"Le leggi le fa il parlamento" "Ricordo - afferma ancora Formigoni - che le leggi le fa il parlamento su delega del popolo, mentre il compito della magistratura è quello di far rispettare le leggi, non di farle". "Infine - conclude il presidente della Regione Lombardia - non è neanche vero che si chiederebbe al servizio sanitario di limitarsi a sospendere un trattamento. Infatti, come la Corte d’Appello aveva specificato, alla Regione non verrebbe richiesta nè la sola sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione, nè la semplice sospensione di una prestazione sanitaria, ma la vera e propria somministrazione di uno specifico trattamento, peraltro non previsto dai livelli di assistenza del servizio sanitario nazionale".

5 commenti:

  1. Il Tar Lombardia non ha dettato alcuna nuova legge. Ha semplicemente sentenziato l'illegitimità del provvedimento della Regione Lombardia in quanto contrastante con una pronuncia di un giudice che, avendo la forza di un giudicato o ad esso equivalente, sta come norma di legge, radicato nel diritto costituzionale (art. 32 Cost.) di ogni persona a rifiutare trattamenti sanitari. Più precisamente, l'illegittimità deriva dalla violazione di un provvedimento giudiziario che ha accertato la volontà inequivocabile della paziente di sospendere trattamenti sanitari che la facessero persistere in uno stato vegetativo.

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  2. Caro Franz74, il problema è proprio in quello che dici: l'illegittimità il TAR la dovrebbe pronunciare a proposito di un provvedimento amministrativo se questo è contrario A NORME DI LEGGE! e non ad una sentenza, per quanto passata in giudicato, che non è altro che lex particularis, di cui il TAR per sua natura non dovrebbe occuparsi.
    Ribadisco che Eluana non ha espresso nulla, tanto meno il rifiuto di trattamenti sanitari che non le vengono somministrati.
    La violazione di un provvedimento giudiziario si ha se qualcuno impedisce l'esecuzione dello stesso. In questo caso il provvedimento giudiziario stesso è assolutamente ius novum, ha creato una legge che non esiste nell'ordinamento italiano.
    Dar da mangiare e da bere non è somministrare medicine non volute.
    Il TAR di fatto ha tirato fuori una nuova legge. E' questo il problema vero, oggi. Le leggi le dovrebbe fare il popolo, non la magistratura. Ma tant'è.
    Per sapere come sta Eluana veramente vai a vedere questo video:

    http://uomovivo.blogspot.com/2009/01/eluana-englaro-la-verit-su-eluana.html

    non stare a sentire la propaganda dei giornali a senso unico che non distinguono un elefante da un cacciavite, è meglio (parlano di coma, stato vegetativo, rianimazione, incapacità di respirare, di tutto e di più senza sapere nulla di ciò di cui parlano, è fantastico, e nessuno li radia dall'albo, questi giornalisti!).

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  3. Caro L'Uomo Vivo,
    la mia riflessione non nasce dalle considerazioni che fanno i giornali. Semplicemente, mi sono preso la briga di leggere le sentenze (sia quella della Corte di Cassazione, sia quest'ultima del TAR).
    Non credo che abbiano creato alcuna nuova norma. Semmai, procedendo ad una disamina precisa e concordante dei fatti e delle testimonianze della volontà di Eluana, hanno provveduto ad applicare un principio costituzionalmente sancito dalla nostra Carta Costituzionale: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge." (art. 32, comma 2).
    Le argomentazioni dei giudici amministrativi sono fondate su di un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: l'efficacia equiparata alla legge di una sentenza passata in giudicato. Il contrasto riconosciuto dal TAR non è con un giudicato, ma con una norma del nostro ordinamento, mediata nel caso da una pronuncia definitiva. E' opportuno leggere attentamente le motivazioni della sentenza del Tar per rendersi conto della severità professionale con cui i giudici hanno provveduto nel caso di specie.
    Consentimi, infine, un ultima considerazione. In Italia oramai si accusa i giudici di creare la legge.
    Il nostro ordinamento giuridico è retto, tra i tanti, da un principio sancito dalle preleggi al codice civile, che è quello della analogia legis. Esso impegna ciascun giudice ad accertare nei casi di specie che gli sono sottoposti se, in assenza di una norma ad hoc che ne disciplini la fattispecie, rientrino in una previsione normativa che presenti caratteri analoghi a quella sottoposta al suo esame. Solo ove non sussista la possibilità di ricondurre il caso concreto ad alcuna delle ipotesi previste, il giudice ha il dovere di astenersi.
    Nella vicenda Englaro, un norma esiste ed è chiara e precisa, oltre ad avere la massima forza: quella costituzionale.
    A questo ragionamento si obietta che "da da mangiare e da bere non è somministrare medicine non volute".
    Qui sarebbe facile capovolgere l'obiezione: qual'è la norma che sancisce che l'applicazione di tecnologie scientifiche finalizzate a sopperire una deficienza fisiologica (mangiare e bere)non siano cure mediche?...Non esiste.
    Se si seguisse questa logica, bisognerebbe ammettere che un by-pass al cuore, in quanto funzionale a sopperire all'insufficienza cardiaca, non sarebbe una cura medica in quanto necessario al sostentamento di una funzione vitale (come mangiare e bere). Un paradosso che pregiudicherebbe fondamentali diritti della persona.
    Scusa per la lunghezza.

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  4. Caro amico,
    le cose non sono esattamente così. Mi riprometto di tornarci su.
    Mi permetto di suggerirti la lettura della rassegna stampa del 28 Gennaio qualche post fa, dove trovi un articolo de Il Giornale sulle testimonianze mai ascoltate sul caso Eluana. E' illuminante.

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  5. Caro Uomo Vivo,
    in un tuo post precedente mi invitavi a non seguire "la propaganda dei giornali a senso unico", ed ora mi inviti a leggere Il Giornale....
    Le cose non saranno esattamente così: è probabile. Ma, se mi consenti, nelle mie riflessioni mi sono attenuto alle pronuncie dei giudici e non a considerazioni e commnenti dei giornali.
    Ti dirò di più, se ben leggi la sentenza del TAR Milano troverai anche questa affermazione: al Legislatore "non è precluso introdurre una eventuale diversa esplicita previsione, ove ritenuta maggiormente espressiva della sensibilità del popolo italiano, finanche intesa a travolgere i giudicati già formatisi". Come vedi stanno proprio così le cose. In Italia, checché se ne dica, i giudici applicano la legge.
    Grazie,
    franz74

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